Art. 6.
(Interruzione della gravidanza
di donna non consenziente).

      1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Si considera come non prestato il consenso quando sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, o carpito con inganno, ovvero quando provenga da una donna minore degli anni sedici o inferma di mente.
      2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque cagiona l'interruzione

 

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della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
      3. La pena è diminuita fino alla metà se dalle lesioni deriva l'acceleramento del parto.
      4. Se dai fatti previsti dai commi 1 e 2 deriva la morte della donna, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni; se ne deriva il pericolo di morte o un grave pregiudizio alla salute della donna, si applica la pena della reclusione da otto a sedici anni.
      5. Le pene stabilite dal presente articolo sono aumentate fino a un terzo se la donna è minore degli anni diciotto.